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L'Istituto Valorizzazione Castelli, Membri e Rappresentanti

Lo Statuto

Loghi I.V.C.
 


> L'Istituto <

Lo Statuto

 

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Massa, Via Cavour 17, una associazione culturale denominata: Istituto per la Valorizzazione Dei Castelli.
La sua durata è illimitata.
L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di:

a) valorizzare i castelli lunigianesi, i borghi e gli altri beni culturali siti nel territorio della provincia di Massa-Carrara, dando vita ad iniziative culturali e turistiche atte a conservare o ad inserire nella vita moderna quel rilevantissimo patrimonio architettonico, medievale e rinascimentale, curandone nel contempo la custodia e 1'apertura al pubblico. Per quest'ultima gli enti aderenti dovranno provvedere con proprio personale, salvo stabilire diversamente da parte dell'Assemblea;

b) promuovere ricerche di carattere storico, archeologico, architettonico, ecc. per meglio conoscere la preistoria e la storia della popolazione apuana;

c) promuovere un sistematico inventario di tali beni tramite schedario ragionato critico pubblico e privato;

d) curare eventuali pubblicazioni sui dati acquisiti per farne conoscere, in forma scientifica e divulgativa, gli elementi principali;
promuovere lo studio e l'organizzazione di iniziative dirette in particolare alla popolazione residente, al fine di dotare la stessa degli strumenti di conoscenza sul patrimonio culturale, architettonico, storico, necessari alla formazione consapevole della propria identità culturale.
Lo scopo sociale verrà conseguito mediante la promozione e l'organizzazione di incontri, convegni, corsi di studio e di formazione professionale, mostre, edizioni e stampa di riviste, giornali e quant'altro sia utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo stesso, ivi compresa la cura e la gestione di attività di supporto ed iniziative promosse da enti, associazioni ed imprese.

ARTICOLO 2

Sono soci promotori coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
possono far parte dell'Associazione, in qualita di soci ordinari o di soci sostenitori, le persone fisiche, associazioni, società od enti.
L'adesione deve essere richiesta a mezzo di sottoscrizione di scheda: tale sottoscrizione comporta la piena accettazione del presente Statuto e successive modificazioni nonche l'obbligo di sottostare alle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in materia di contributi associativi.

ARTICOLO 3

Sulla domanda di adesione di cui all'articolo precedente, delibera il Consiglio Direttivo.
L'adesione all'Associazione ha la durata di un triennio a partire dall'inizio del mese in corso alla data dell'adesione e si rinnova tacitamente di triennio in triennio qualora l'associato non manifesti la propria volontà di recedere dall'associazione; in ogni caso il recesso dovra essere esercitato a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del triennio in corso.
Fa fede la data del timbro postale.

ARTICOLO 4

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti a corrispondere annualmente all'associazione una quota associativa, anche differenziata, nella misura che sarà determinata per ogni esercizio finanziario dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa dovrà essere versata all'Associazione entro il 13 marzo di ogni anno.
L'esercizio del diritti sociali è subordinato al tempestivo e regolare versamento delle quote associative.

ARTICOLO 5

La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza, esclusione.
La qualità di socio e intrasmissibile per atto tra vivi; essa viene meno con la morte o con l'estinzione del socio.
Il socio può recedere ai sensi dell'art. 3; resta
fermo l'obbligo di corrispondere la quota associativa di cui all'art. 2 sino alla scadenza del triennio associativo.
La morosità del pagamento della quota associativa per due annualità consecutive comporta la decadenza di diritto della qualità di socio; tale decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
Il socio che, per qualunque motivo, venga a trovarsi in conflitto di interessi con gli scopi e l'attivita dell'Associazione e non receda, decade dalla qualita di socio. La decadenza e deliberata dal Consiglio Direttivo.
E' escluso il socio la cui condotta abbia concretato gravi violazioni o inadempienze agli obblighi dello Statuto ovvero abbia leso o posto in pericolo gli interessi dell'Associazione, ovvero sia idonea a pregiudicare, anche potenzialmente, l'attività e la dignità dell'associazione.
Sull'esclusione delibera l'Assemblea.

ARTICOLO 6

Sono soci onorari e costituiscono il "Comitato d'Onore" dell'Associazione quelle persone, associazioni, società od enti, cui sarà esplicitamente richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo, la partecipazione e la cui presenza nel Comitato d'Onore sarà ritenuta particolarmente qualificante per gli scopi dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa ed ogni loro contributo avrà carattere di elargizione spontanea.

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori del Conti.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è indetta in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. E' convocata mediante affissione di avviso, contenente l'ordine del giorno, nella sede per almeno 30 giorni liberi precedenti quello dell'Assemblea - ovvero, se ritenuto opportune dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione diretta a ciascun socio.
L'Assemblea viene indetta in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ravvisino la necessità della convocazione. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata in via straordinaria dietro richiesta scritta motivata di almeno un decimo degli aventi diritto a parteciparvi.
L'assemblea procede alla elezione, con votazione a scheda segreta, del Consiglio Direttivo dell'Associazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; delibera sull'attuazione dello scopo sociale, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 9

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci fondatori, ordinari, sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere.
II Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ravvisa l'opportunita, due scrutatori.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei componenti; sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo che all'ordine del giorno sia posto l'argomento relativo allo scioglimento dell' Associazione, nel qual caso valgono le norme di cui al successivo articolo 16.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

ARTICOLO 10

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutte le deliberazioni concernenti il raggiungimento dei fini statutari e sociali e di quant'altro ad esso demandato dallo Statute o dalla Legge.
Il Consiglio Direttivo è composto di 5 membri eletti dall'Assemblea del Soci; dura in carica 7 anni: I suoi membri sono rieleggibili.
II Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, con votazione a scheda segreta il Presidente dell'Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
1 - determinare la misura ed i criteri di erogazione delle quote associative, anche differenziate, dovute annualmente dagli associati,
2 - adottare i provvedimenti di più immediata attuazione relativa all'attività dell'AssociazTone;
3 - esaminare le soluzioni da proporre all'Assemblea sui problemi relativi alla generalità degli Associati;
4 - deliberare sulle domande di ammissione degli associati, dichiararne e deliberarne la decadenza;
5 - nominare commissioni organizzative cui delegare jspecifiche funzioni inerenti il raggiungimento degli scopi sociali;
6 - designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in concorsi, enti o commissioni, scegliendoli anche fra i non associati;
7 - di richiedere prestazioni di consulenti e collaboratori esterni per l'espletamento delle|attività associative, ivi compresa la contabilità fiscale e la consulenza del lavoro;
8 - demandare ai soci incarichi per ricerche, studi e collaborazioni particolarmente qualificate anche con determinazione di compenso;
9 - nominare il Direttore Amministrativo;
10- stabilire criteri e misura di rimborsi per la propria attività ordinaria di riunione;
11- stabilire criteri e misura di eventuali rimborsi al Presidente, ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del compenso al Direttore Amministrativo per le sue competenze ordinarie;
12- assumere e licenziare eventuale personale dipedente.

ARTICOLO 11

II Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta irichiesta da almeno uno dei soci membri e comunque almeno tre volte l'anno.
La convocazione è comunicata, anche per telefono, a ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di urgenza tale termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni. Per la validita delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.
II Consiglio e presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un Consigliere.
Delle riunioni del Consiglio verra redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.
In caso di vacanza di un posto di Consigliere subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità, il più anziano di età, ferma restando la sua decadenza alla scadenza dei sette anni di nomina del Consiglio.

ARTICOLO 12

II Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto.
Dura in carica sette anni ed è rieleggibile.
ln casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente assunte da un Consigliere; in caso di vacanza dal posto di Presidente ne assumerà le funzioni un Consigliere che è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla vacanza.

ARTICOLO 13

II Collegio dei Revisori del Conti e il Collegio del Probiviri vengono eletti ogni sette anni dall'Assemblea in occasione della nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I Collegi sono composti da tre membri effettivi e due supplenti.
Le attribuzioni del Revisori del Conti sono quelle di cui agli articoli 2, 3, 9, 7 e seguenti del C.C. in quanto compatibili, essi possono essere rieletti alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 14

Il Direttore amministrativo è incaricato della organizzazione e gestione amministrativa e contabile.
Egli cura, in via ordinaria e stabile, la tenuta della contabilità finanziaria, organizza e conduce l'Ufficio Segreteria, cura le pubbliche relazioni ed i contatti esterni inerenti la sua attività.
Ha poteri di firma ed ha il compito di esaminare tutti gli atti amministrativi e contabili oggetto di discussione e approvazione in seno al Consiglio di Amministrazione, sui quali apporrà il proprio visto.
Ha infine l'obbligo di partecipare alle sedute del IConsiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ARTICOLO 15

II patrimonio dell'Associazione è costituito:
a - dal 10% degli avanzi di gestione;
b - da eventuali donazioni o lasciti mobiliari o immobiliari.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a - dalle quote associative;
b - dall'utile netto derivante da manifestazioni e/o servizi;
c - da ogni altra entrata che concorre ad Incrementare l'attivita sociale.

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio finanziario dovra essere predisposto un bilancio di previsione da approvarsi
dall'Assemblea di cui all'articolo 8 unitamente al conto consuntivo dell'esercizio precedente.
II Conto consuntivo dovrà essere predisposto entro il 31 marzo successivo alia chiusura dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore, determinandone i poteri e le modalità da seguire per la liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale.
Per le deliberazioni relative allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quinti dei componenti dell'Assemblea stessa; le deliberazioni dette dovranno essere adottate da almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

ARTICOLO 18

Le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte al collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo.

 

 

 

 

 

 

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